Articolo 534 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto

Dispositivo

Note

(1) La parola «pretore» deve intendersi così sostituita ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(2) La norma si riferisce all'ordinanza con cui il giudice dispone l'assegnazione o la vendita. Nel caso in cui sorgessero opposizioni, il giudice le decide con sentenza.

(4) La norma in analisi è stata inserita dalla l. 3-8-1998, n. 302, per poi subire una successiva modifica dalla l. 28-12-2005, n. 263 dalla l. 23-2-2006 n. 273.

(5) Comma così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 22800/2019