Articolo 534 ter Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) La norma indica l'ipotesi in cui il giudice, chiamato a risolvere le difficoltà che si sono presentate al professionista delegato nello svolgimento delle sue mansioni, provvede con decreto senza contraddittorio tra le parti risolvendo le questioni sorte.

(2) La norma si riferisce all'opposizione ai singoli atti esecutivi (v.617).

(3) Articolo modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

(4) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1887/2007