Articolo 535 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Prezzo base dell'incanto

Dispositivo

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione (1), nel provvedimento di cui all'articolo [530], sentito quando occorre uno stimatore [disp. att. [161], fissa il prezzo di apertura dell'incanto [539] o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo (2).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione» ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(2) Nel provvedimento con cui il giudice pronuncia la vendita viene fissato anche il prezzo base dell'incanto.Nel caso in cui il valore delle cose risulti da listino di borsa o di mercato, il prezzo viene determinato dal minimo del giorno precedente la vendita. Diversamente, se si tratta di oggetti d'oro o d'argento, il prezzo base non deve essere inferiore al loro valore intrinseco.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 26898/2008

In tema di pegno, la possibile derogabilità consensuale della disciplina dettata dall'art. 2797 cod. civ. è applicabile sia al termine minimo di preavviso (ridotto nella specie ad un giorno) sia all'intimazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario (sostituita con un preavviso al debitore dato in forma scritta); se poi la cosa ha "un prezzo di mercato", nel significato desumibile per analogia dall'art. 1515 cod. civ. relativo all'esecuzione coattiva della vendita e dunque "un prezzo corrente stabilito per atto della pubblica autorità ovvero risultante da listini di borsa o mercuriali", la vendita stessa può avvenire a mezzo delle persone autorizzate, ai sensi dell'art. 83 disp. att. cod. civ. o anche tramite commissionario, ciò implicando una "vendita a trattative private" ad un prezzo non inferiore al minimo del listino, così potendosi argomentare in via analogica dall'art. 532 cod. proc. civ. (in applicazione di tali principi è stata cassata con rinvio la sentenza che erroneamente, trattandosi di cose oggetto del pegno costituite da titoli del debito pubblico rilasciati a garanzia, non aveva valutato se esse avessero un prezzo di mercato e così pure se la banca, nella sua qualità di intermediario finanziario e quindi abilitato alla negoziazione di valori mobiliari, rivestisse la qualità di persona autorizzata alla vendita ex art. 2797 cod. civ.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26898 del 10 novembre 2008)

2Cass. civ. n. 21090/2007

L'art. 106 legge fallimentare, nel testo anteriore alla novella del 2006, affida alla discrezionalità del giudice delegato la scelta delle forme della vendita, nonché le concrete modalità della stessa; ne consegue che il rilevante valore economico del bene non rappresenta un impedimento alla vendita ad offerte private né richiede necessariamente la fissazione di un prezzo minimo. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del tribunale che, adito in sede di reclamo ex art. 26 legge fallimentare, non aveva censurato la scelta del giudice delegato di vendere a trattativa privata un compendio aziendale di rilevante valore economico, né aveva fissato un prezzo minimo di vendita.)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21090 del 9 ottobre 2007)