Articolo 537 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Modo dell'incanto

Dispositivo

Note

(1) L'incaricato della vendita dispone le modalità di svolgimento della vendita per cercare di raggiungere il miglio risultato possibile.La vendita all'incanto produce gli effetti reali all'atto del pagamento del prezzo:, poichè è in questo momento che si determina il passaggio della proprietà del bene. Mentre gli effetti obbligatori si determinano al momento in cui l'offerta diventa definitiva.

(2) Le offerte vanno presentate personalmente o tramite un mandatario munito necessariamente di procura scritta. I beni vengono venduti al maggior offerente se non segue una successiva offerta maggiore dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto. Secondo parte della dottrina, le parole «maggior offerente» sono espressione della necessaria presenza di almeno due persone affinchè la vendita all'incanto possa aver luogo.Nel caso in cui venga proposta un'offerta successiva, questa opera come condizione risolutiva liberando l'offerente precedente, anche qualora l'ultima offerta venga poi dichiarata nulla.

(3) Nel caso in cui la vendita non possa essere effettuata nel giorno stabilito, questa sarà proseguita il primo giorno non festivo. Si precisa che ai sensi della l. 27-5-1949, n. 260, modificata dalla l. 31-3-1954, n. 90 e dalla l. 5-3-1977, n. 54, sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8, il 25 e il 26 dicembre.