Articolo 538 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Nuovo incanto

Dispositivo

Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente (1) (2).

Note

(1) L'articolo in esame è stato così modificato dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Il testo precedente recitava:"Art. 538. (Nuovo incanto). Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne da` notizia alle parti. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535 secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale e` ammessa qualsiasi offerta".

(2) La norma precisa che nel caso in cui i beni messi all'incanto restino invenduti si dovrà procedere ad un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto, senza la necessità di celebrare una nuova udienza di comparizione delle parti.Lo stesso iter dovrà essere seguito nel caso in cui anche al secondo incanto i beni restino invenduti.Se pure gli incanti successivi si dovessero rivelare infruttuosi, il giudice dell'esecuzione potrà fissarne uno in cui sarà ammessa qualsiasi offerta.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 27148/2006

Nell'attuale disciplina normativa dell'esecuzione forzata vige il principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo e, conseguentemente, non è legittimo un provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per «stallo» della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo. (Sulla base di tale principio la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, con la quale un giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, proposta contro l'ordinanza di estinzione parziale di un processo esecutivo, adottata dal giudice dell'esecuzione — dopo un avviso alle parti e nel presupposto dell'impossibilità di dar corso all'amministrazione giudiziaria per mancanza di domanda espressa delle parti — «per riconosciuta impossibilità del medesimo di conseguire alcun risultato in ordine ad un lotto assoggettato ad esecuzione»).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27148 del 19 dicembre 2006)