Articolo 542 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Distribuzione giudiziale

Dispositivo

Note

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Se i creditori non raggiungono un accordo o se il giudice non approva il piano da essi proposto, la distribuzione della somma ricavata avviene secondo un piano di riparto effettuato dal giudice stesso.In tale ambito, è bene precisare che non sono ammessi nel riparto i crediti che non siano muniti dei requisiti della certezza e della liquidità, a differenza di quanto accade nella distribuzione amichevole. Inoltre, solamente nella distribuzione giudiziale devono essere sentite necessariamente tutte le parti e non soltanto il debitore.

(3) L'opinione dottrinale dominante ritiene che l'ordine di pagamento pronunciato dal giudice dell'esecuzione non è condizionato all'approvazione delle parti, ma può essere dato sia in caso di mancata comparizione all'udienza che in caso di silenzio delle parti.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6137/1997