Articolo 543 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma del pignoramento

Dispositivo

Note

(1) Comma così modificato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(2) Il pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso in quanto risulta compiuto dalla attività coordinata di due soggetti, il creditore procedente e l'ufficiale giudiziario, nei confronti del debitore e del terzo.Il primo elemento che il pignoramento in analisi deve contenere è l'ingiunzione di cui all'art. 492 del c.p.c., al fine di impedire che il debitore disponga dei beni pignorati, con conseguente inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni stessi.Si tratta di un elemento fondamentale in quanto la sua mancanza determina l'inesistenza del pignoramento.

(3) L'indicazione delle cose o somme dovute dal terzo al debitore esecutato a cui la norma si riferisce può anche essere soltanto generica in quanto il terzo dovrà specificarla o integrarla, nella dichiarazione che dovrà rendere giudizialmente ai sensi dell'art. 547. Diversamente, la mancanza di tale indicazione rende l'atto di pignoramento inidoneo al raggiungimento del suo scopo e quindi nullo.

(4) L'intimazione consiste in un atto di parte proveniente dal creditore pignorante diretto al terzo, il quale non essendo parte, nella procedura esecutiva, non può essere destinatario di un atto esecutivo. Secondo una parte della dottrina, l'intimazione deve considerarsi un atto di opposizione all'adempimento.

(5) Comma modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2, numero 3) e 4 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.Il nuovo testo dell'art. 543 c.p.c. è il seguente:"Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma".

(6) La citazione a cui la norma si riferisce deve essere tenuta distinta da quella intesa come atto introduttivo del processo di cognizione, in quanto consiste solamente in un invito rivolto al terzo e al debitore di comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo affinché quest'ultimo renda la dichiarazione di cui all'art. 547 del c.p.c.e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori. Il terzo, quindi, dovrà specificare se e di quali somme o cose sia egli rispettivamente debitore nei confronti dell'esecutato o possessore. Conseguentemente, è richiesta unicamente l'osservanza del termine di dieci giorni di cui all'art. 501 e non già di quelli stabiliti dall'art. 163 bis.

(7) La dichiarazione viene resa innanzi al G.E. e raccolta nel verbale di udienza. Viene considerata elemento perfezionativo del pignoramento poiché permette di accertare l'effettiva esistenza ed entità del credito ovvero la appartenenza delle cose esecutate al patrimonio del debitore, oltre, naturalmente, ad individuarle.

(8) Secondo l'opinione giurisprudenziale oramai consolidata, l'inosservanza di tale termine non determina nullità dell'atto di pignoramento, in quanto nulla impedisce al terzo di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 nel successivo giudizio di accertamento. In questo caso, di tale inosservanza si terrà conto in sede di liquidazione delle spese processuali.

(9) Comma così sostituito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(10) Tale comma è stato introdotto dall'art, 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206.La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

(11) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 7, lettera n)) la modifica dell'art. 543, commi 2, numero 3) 4, 5 e 6.Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto con l'art. 3, comma 7, lettera n)) che "1) al secondo comma, numero 3), le parole «o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse"; (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (22)

1Cass. civ. n. 13533/2021

2Cass. civ. n. 12715/2019

3Cass. civ. n. 19708/2018

4Cass. civ. n. 15607/2018

5Cass. civ. n. 6835/2015

6Cass. civ. n. 10841/2014

7Cass. civ. n. 6518/2014

8Cass. civ. n. 682/2012

9Cass. civ. n. 17349/2011

10Cass. civ. n. 20596/2010

11Cass. civ. n. 22361/2009

12Cass. civ. n. 2473/2009

13Cass. civ. n. 20425/2008

14Cass. civ. n. 15615/2005

15Cass. civ. n. 8239/2003

16Cass. civ. n. 6449/2003

17Cass. civ. n. 7862/1996

18Cass. civ. n. 7019/1995

19Cass. civ. n. 6312/1993

20Cass. civ. n. 983/1991

21Cass. civ. n. 9027/1987

22Cass. civ. n. 333/1972