Articolo 546 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Obblighi del terzo

Dispositivo

Note

(1) Appare opportuno precisare che nei confronti del terzo, gli effetti sostanziali del pignoramento si producono fin dal giorno della notifica, nonostante l'atto de quo si perfezioni non con la notifica bensì con la dichiarazione positiva di cui all'art. 547 o con la sentenza che definisce il giudizio di accertamento di cui all'art. 549. L'opinione dottrinale dominante ritiene che la norma determini una sorta di anticipazione nei riguardi del terzo pignorato degli effetti sostanziali del pignoramento, effetti che, diversamente, nei confronti del creditore procedente e del debitore esecutato, si producono solo in seguito al perfezionarsi della fattispecie.

(2) Dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo deve astenersi dall'adempiere o dal riconsegnare il bene al proprio creditore diretto (debitore esecutato). L'eventuale adempimento sarà inefficace nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, mentre la riconsegna o la sottrazione delle cose detenute farà scattare le sanzioni di cui agli artt.328 e334 c.p., salva naturalmente la responsabilità per danni nei confronti degli stessi creditori.Diversamente, non è previsto per il terzo alcun divieto di usare delle cose pignorate, né l'obbligo di rendiconto di cui all'art. 521.Infine, dal giorno della notifica il terzo diventa custode nel limite di quanto egli deve per un importo di cui al precetto, aumentato della metà.

(3) Secondo l'opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza, qualsiasi fatto sopravvenuto alla notifica dell'atto di pignoramento al terzo debitore, che determini la estinzione totale o parziale del credito pignorato (es.: adempimento, compensazione, transazione) ai sensi dell'art. 2917 c.c., risulta inefficace nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella procedura esecutiva, ancorché il pignoramento non sia perfetto.

(4) Comma così modificato dall'art. 13 co. 1 lett. m), D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23 co. 6 del medesimo D.L. 83/2015.

(5) Tale secondo comma è stato inserito dalla legge n.80/2005 per disciplinare il caso del pignoramento eseguito presso più terzi, in cui il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ai sensi dell'art. 496 del c.p.c.o la dichiarazione di inefficacia di uno di essi. Lo scopo del secondo comma è quello di commisurare gli effetti del pignoramento presso terzi all'entità del credito pignorante, consentendo al debitore per l'appunto di chiedere o una riduzione del pignoramento o una dichiarazione di inefficacia.

(6) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 30500/2019

2Cass. civ. n. 15595/2019

3Cass. civ. n. 17520/2011

4Cass. civ. n. 1688/2009

5Cass. civ. n. 10654/2008

6Cass. civ. n. 2129/1995

7Cass. civ. n. 5617/1994