Articolo 547 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Dichiarazione del terzo

Dispositivo

Note

(1) Sia in dottrina che in giurisprudenza vi è un'unanimità di vedute circa la natura della dichiarazione di cui alla norma in esame, la quale viene considerata una dichiarazione confessionale poiché ha ad oggetto fatti sfavorevoli a chi la rende (in quanto nessuno riconoscerebbe di avere debiti se ciò non fosse vero) e favorevoli all'avversario. Pertanto, viene ammessa la sua revocabilità soltanto per errore di fatto e violenza, sempreché non sia già intervenuta l'ordinanza di assegnazione, con la quale si conclude la procedura esecutiva, precludendo al terzo la possibilità di dedurre tali vizi.

(2) Nella procedura esecutiva il terzo non riveste il ruolo di parte e pertanto può stare in giudizio senza la necessaria assistenza di un difensore. Da ciò deriva il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la difesa.

(3) Nella dichiarazione che deve rilasciare, il terzo ha l'obbligo di fornire tutti gli elementi che possano consentire la precisa individuazione delle cose possedute, nonché specificare la causa per cui queste si trovano presso di lui. Per quanto riguarda i crediti, il terzo deve indicare gli elementi soggettivi, oggettivi e causali.

(4) Comma così sostituito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(5) Il sequestro a cui la norma si riferisce è quello conservativo, poiché è il solo strumento che legittima il creditore sequestrante, intervenuto nella procedura espropriativa, a partecipare con gli altri creditori alla distribuzione della somma ricavata.

(6) Nella dichiarazione, il terzo è obbligato inoltre ad indicare solamente le cessioni anteriori al pignoramento, in quanto quelle successive, ai sensi dell'art. 2914 n. 2 c.c., non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti nella procedura espropriativa.

(7) L'obbligo per il terzo di specificare quanto richiesto dalla norma è previsto per dare modo al creditore procedente di fare intervenire nella procedura esecutiva i creditori sequestranti e pignoranti. Nell'ipotesi in cui il terzo ometta di indicare i sequestri e i pignoramenti eseguiti presso di lui, impedendo la chiamata del sequestrante o del pignorante, dovrà risarcire i danni cagionati a questi ultimi ai sensi dell'art. 2043 c.c.

(8) Quando si verifica un'ipotesi di conflitto tra assegnatario e cessionario del credito pignorato, prevale quest'ultimo se la cessione è anteriore alla assegnazione.

(9) La mancata citazione del sequestrante (o del pignorante) nel termine perentorio assegnato dal giudice determina, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., la estinzione della procedura.

Massime giurisprudenziali (22)

1Cass. civ. n. 5489/2019

2Cass. civ. n. 23631/2018

3Cass. civ. n. 5037/2017

4Cass. civ. n. 3851/2011

5Cass. civ. n. 12259/2009

6Cass. civ. n. 23727/2008

7Cass. civ. n. 4212/2007

8Cass. civ. n. 19059/2006

9Cass. civ. n. 19967/2005

10Cass. civ. n. 5153/2004

11Cass. civ. n. 17367/2003

12Cass. civ. n. 6795/2003

13Cass. civ. n. 3986/2003

14Cass. civ. n. 8855/2002

15Cass. civ. n. 9782/1997

16Cass. civ. n. 2926/1997

17Cass. civ. n. 5082/1996

18Cass. civ. n. 9888/1995

19Cass. civ. n. 8669/1995

20Cass. civ. n. 6124/1991

21Cass. civ. n. 9407/1987

22Cass. civ. n. 249/1983