Articolo 549 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contestata dichiarazione del terzo

Dispositivo

(1) Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo [617].

Note

(1) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 26702/2018

Nella vigenza dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello - previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26702 del 23 ottobre 2018)

2Cass. civ. n. 5037/2017

In tema di espropriazione presso terzi, l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. come sostituito dalla l. n. 228 del 2012) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato, potendo tutt’al più la mancata contestazione della dichiarazione di quest'ultimo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 o 2, c.c. costituisce oggetto di una accertamento di fatto demandato al giudice del merito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5037 del 28 febbraio 2017)

3Cass. civ. n. 24047/2014

La sentenza che accerta l'obbligo del terzo a norma dell'art. 549 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) non è soggetta alla sospensione dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché sussiste l'interesse alla sollecita definizione di tale giudizio, considerato che il processo esecutivo è, nell'attesa, sospeso.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 24047 del 12 novembre 2014)

4Cass. civ. n. 23325/2010

La sentenza di primo grado che - definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 c.p.c., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 c.p.c. alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 23325 del 18 novembre 2010)

5Cass. civ. n. 10550/2009

Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l'esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 c.c., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all'accertamento giudiziale e pure all'impugnazione in caso di soccombenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10550 del 7 maggio 2009)