Articolo 550 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pluralità di pignoramenti

Dispositivo

Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui (1).

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva (2).

Si applicano le disposizioni dell'articolo [524] secondo e terzo comma (3).

Note

(1) In caso di omessa indicazione si avrà come conseguenza la sola responsabilità del terzo per i danni che i creditori pignoranti hanno sofferto per non essere stati chiamati nella procedura esecutiva e non la più grave conseguenza della nullità della assegnazione o della vendita.

(2) Pertanto, la norma indica l'obbligo per il terzo di denunciare espressamente i soli pignoramenti successivi, essendo sufficiente, per quelli eseguiti anteriormente ed indicati nella dichiarazione, il richiamo di quest'ultima.

(3) Ovvero, risulta necessario distinguere a seconda che il pignoramento successivo sia stato eseguito prima o dopo l'udienza fissata per la vendita e l'assegnazione.Nella prima ipotesi, il cancelliere inserisce l'atto di pignoramento nel fascicolo dell'esecuzione, dandone avviso al creditore istante, e l'esecuzione si svolge in un unico processo; diversamente, nella seconda ipotesi il pignoramento successivo produce gli effetti di un intervento tardivo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 20595/2010

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20595 del 4 ottobre 2010)