Articolo 551 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi

Dispositivo

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 25, comma 1, lettera b) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che: "L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto." Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 4) che: "I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione."