Articolo 552 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Dispositivo
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore (1), il giudice dell'esecuzione (2), sentite le parti (3) (4), provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli [529] e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente [disp. att. [164] (5).
Note
(1) Presupposto per la pronuncia del provvedimento con cui viene disposta l'assegnazione o la vendita è la dichiarazione positiva e non contestata resa dal terzo oppure la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 549 del c.p.c.che abbia accertato i suoi obblighi nei confronti del debitore esecutato.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per sentire le parti a seguito della presentazione dell'istanza per la assegnazione e la vendita.
(4) A pena di decadenza l'istanza per la assegnazione o la vendita deve essere proposta nel termine di novanta giorni dal momento della dichiarazione di cui all'art. 547. Diversamente, se il pignoramento si è perfezionato con la sentenza di accertamento di cui all'art. 549, il termine sarà fissato dal giudice che l'ha pronunciata.
(5) E' ormai unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che il provvedimento che dispone la vendita o la assegnazione non ha natura di sentenza, per cui contro di esso non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. ma l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 17441/2018
L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla "solutio"), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c..(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 17441 del 4 luglio 2018)
2Cass. civ. n. 11493/2015
L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione l'opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all'eccesso delle somme richieste con il precetto, l'aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge).(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 11493 del 3 giugno 2015)
3Cass. civ. n. 3888/2015
Nell'espropriazione presso terzi promossa contro enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, e nel regime di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'inefficacia del pignoramento per mancata emissione, entro un anno dal compimento dello stesso, dell'ordinanza di assegnazione può essere dedotta anche dal terzo pignorato, interessato a non restare vincolato dal pignoramento oltre il termine di legge, mediante opposizione agli atti esecutivi da proporre avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata oltre il decorso dell'anno.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 3888 del 25 febbraio 2015)
4Cass. civ. n. 1954/1995
Nella espropriazione forzata presso terzi l'assegnazione al creditore (pignorante o intervenuto) del bene pignorato può essere disposta solo in seguito ad una specifica istanza di quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1954 del 22 febbraio 1995)
5Cass. civ. n. 6245/1980
L'efficacia di titolo esecutivo, nei confronti del terzo, della ordinanza di assegnazione, al creditore procedente o ai creditori intervenuti, della somma pignorata presso di lui e l'impossibilità per quest'ultimo di ottenerne la revoca, con provvedimento del giudice dell'esecuzione o con sentenza resa in un giudizio introdotto mediante un'opposizione, postulano la dichiarazione positiva del terzo, cioè che egli abbia ammesso di essere debitore dell'esecutato, mentre è affetto da abnormità, non trovando una collocazione giuridica e razionale nel sistema normativo su cui è imperniata la espropriazione forzata presso terzi, il provvedimento di assegnazione del credito emesso in mancanza del suindicato presupposto. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva revocato, su ricorso del terzo pignorato, l'ordinanza di assegnazione della somma, rilevando la carenza della dichiarazione positiva del terzo. Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la revoca, enunciando il principio che precede).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6245 del 24 novembre 1980)
6Cass. civ. n. 5402/1977
Il provvedimento con cui il pretore assegna cose del debitore in possesso di un terzo, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., avendo forma e natura di ordinanza e non di sentenza è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, e non con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5402 del 12 dicembre 1977)