Articolo 553 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assegnazione e vendita di crediti

Dispositivo

Note

(1) I crediti a cui la norma in esame si riferisce devono essere caratterizzati da certezza e liquidità.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) L'ordinanza di assegnazione rappresenta l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, che attua il trasferimento coattivo del credito pignorato, determinando una modificazione soggettiva nel rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore esecutato e terzo. Pertanto, il terzo può sollevare nei confronti del creditore assegnatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre all'esecutato. Diversamente, l'assegnatario può avvalersi di tutte le azioni finalizzate alla conservazione e soddisfazione del proprio credito.

(4) L'assegnazione di cui alla norma in esame avviene pro solvendo per cui, se il terzo assegnato sia inadempiente, il creditore assegnatario potrà rivolgere le proprie pretese di nuovo al debitore esecutato. La stessa considerazione deve farsi per i crediti di cui al comma successivo, per i quali una parte della dottrina, argomentando dalla mancanza dell'inciso «salvo esazione», aveva ritenuto che l'assegnazione operasse pro soluto.

(5) Nell'ipotesi di assegnazione disposta pro quota, l'inadempimento del terzo nei confronti di uno dei concreditori non fa nascere in capo a quest'ultimo un diritto di rivalsa nei confronti dei creditori soddisfatti.

(6) Tale accordo riguarda i creditori intervenuti entro l'udienza fissata per la dichiarazione di cui all'art. 547 e muniti di titolo esecutivo.

(7) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lettera c) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, che ha disposto la modifica del comma 1 e l'introduzione di 3 commi dopo il terzo.Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che: "L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto." Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 4) che: "I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione."

Massime giurisprudenziali (25)

1Cass. civ. n. 5489/2019

2Cass. civ. n. 30862/2018

3Cass. civ. n. 18719/2017

4Cass. civ. n. 7706/2017

5Cass. civ. n. 9390/2016

6Cass. civ. n. 20595/2015

7Cass. civ. n. 24637/2014

8Cass. civ. n. 11642/2014

9Cass. civ. n. 20310/2012

10Cass. civ. n. 694/2012

11Cass. civ. n. 17878/2011

12Cass. civ. n. 7508/2011

13Cass. civ. n. 11404/2009

14Cass. civ. n. 4578/2008

15Cass. civ. n. 25946/2007

16Cass. civ. n. 8242/2003

17Cass. civ. n. 5510/2003

18Cass. civ. n. 4491/2003

19Cass. civ. n. 3976/2003

20Cass. civ. n. 10897/2001

21Cass. civ. n. 4494/2001

22Cass. civ. n. 6291/1998

23Cass. civ. n. 8215/1996

24Cass. civ. n. 6245/1980

25Cass. civ. n. 3841/1975