Articolo 556 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Espropriazione di mobili insieme con immobili
Dispositivo
Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano (1) (2), quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente (3).
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Note
(1) Tale ipotesi si potrebbe verificare nel caso di un antico palazzo ammobiliato o di un negozio con scaffali e banchi, escluse naturalmente le merci.
(2) Diversi sono i presupposti dell'espropriazione congiunta. Innanzitutto, è necessario che il creditore pignorante ne faccia richiesta nell'atto di pignoramento. In seguito, si precisa che il pignoramento deve avvenire in maniera contestuale sin dall'inizio, in due modi diversi: per i beni immobili si seguiranno le regole dettate dall'art. 555; per i beni mobili, invece, avverrà con la descrizione dei beni e la determinazione del loro valore, così come previsto dall'art. 518.
(3) Ulteriore presupposto affinché si possa avere espropriazione dei beni mobili insieme con gli immobili è che i primi non costituiscano pertinenze [v. c.c.817] dei secondi, ovvero non devono essere legati da un vincolo durevole di destinazione che renda il bene mobile vincolato funzionalmente all'immobile. In caso contrario, infatti, si ha l'estensione automatica del pignoramento ex art. 2912 c.c. [v.559].
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 4378/2012
In tema di esecuzione forzata, gli arredi e le suppellettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non sono, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest'ultimo.–In tema di esecuzione forzata, se dopo il pignoramento di un immobile di rilievo storico artistico, questo venga assoggettato da parte del competente ministero ad un divieto di alienazione separatamente dalle collezioni d'arte in esso contenute, tale provvedimento non comporta di per sé l'estensione del pignoramento anche a tali collezioni, ma il creditore procedente ha la facoltà di pignorare con un secondo atto anche queste ultime.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4378 del 20 marzo 2012)