Articolo 557 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deposito dell'atto di pignoramento

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(2) L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento è competente ad effettuare il deposito dell'atto di pignoramento. Egli può effettuare il deposito personalmente oppure servendosi del servizio postale; non può, invece, lasciare tale incarico al creditore pignorante.

(3) La norma indica il termine di 15 giorni per il deposito da parte del creditore pignorante del titolo esecutivo e del precetto. Si tratta di un termine non perentorio ma ordinatorio (si veda art. 154).Tuttavia il debitore, in caso di mancato deposito, potrà far valere la nullità del pignoramento mediante l'opposizione agli atti esecutivi (si veda art. 617).

(4) Si precisa che nel fascicolo dell'esecuzione devono essere inseriti l'atto di pignoramento, la nota di trascrizione, il titolo esecutivo, il precetto, l'eventuale avviso ai creditori iscritti (v.498) e gli eventuali pignoramenti successivi sugli stessi beni, con il vantaggio di riunire le relative procedure (v.561).

(5) I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 3, comma 7, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 6426/2009

2Cass. civ. n. 6957/2007

3Cass. civ. n. 2370/1964