Articolo 558 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Limitazione dell'espropriazione

Dispositivo

Note

(1) Nel caso in cui il creditore ipotecario ricomprenda nel beni immobili diversi da quelli ipotecati, il giudice dell'esecuzione può decidere di ridurre il pignoramento ai soli beni ipotecati oppure può sospendere la vendita di quelli non soggetti ad ipoteca fino al compimento di quella relativa ai beni ipotecati. Tali attività possono essere compiute su istanza del debitore o anche d'ufficio.

(2) Il potere del giudice di ridurre il pignoramento o di sospendere la vendita presuppone necessariamente che l'esistenza dell'ipoteca non sia stata contestata.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 8103/2007

2Cass. civ. n. 702/2006

3Cass. civ. n. 1488/1967