Articolo 570 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Avviso della vendita

Dispositivo

Note

(1) La pubblicazione dell'avviso di vendita viene effettuata tramite l'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolge l'espropriazione e consiste nel primo atto della procedura di vendita, la cui mancanza determina l'improcedibilità della vendita stessa che, se viene egualmente eseguita, sarà dichiarata nulla. Esso deve contenere:-il nome del debitore;-gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile oggetto della vendita (si cfr.555);-l'indicazione del valore dell'immobile, cui deve corrispondere la prima offerta (si veda568);-l'avvertimento che maggiori informazioni potranno essere offerte dalla cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione.

(2) L'avviso consiste nello strumento con cui i terzi possono venire a conoscenza della vendita e parteciparvi. Esso non si sostanzia né in una proposta di vendita, in quanto si caratterizza per l'invito a trattare sulla base di un prezzo minimo, né in un'offerta al pubblico, poiché quest'ultima consiste in un semplice invito ad offrire.

(3) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3607/2015

2Cass. civ. n. 26930/2014