Articolo 570 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Avviso della vendita

Dispositivo

Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo [490], pubblico avviso (1) contenente l'indicazione [del debitore], degli estremi previsti nell'articolo [555], del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo [568], del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse (2).

L'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione (3).

Note

(1) La pubblicazione dell'avviso di vendita viene effettuata tramite l'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolge l'espropriazione e consiste nel primo atto della procedura di vendita, la cui mancanza determina l'improcedibilità della vendita stessa che, se viene egualmente eseguita, sarà dichiarata nulla. Esso deve contenere:-il nome del debitore;-gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile oggetto della vendita (si cfr.555);-l'indicazione del valore dell'immobile, cui deve corrispondere la prima offerta (si veda568);-l'avvertimento che maggiori informazioni potranno essere offerte dalla cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione.

(2) L'avviso consiste nello strumento con cui i terzi possono venire a conoscenza della vendita e parteciparvi. Esso non si sostanzia né in una proposta di vendita, in quanto si caratterizza per l'invito a trattare sulla base di un prezzo minimo, né in un'offerta al pubblico, poiché quest'ultima consiste in un semplice invito ad offrire.

(3) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3607/2015

In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l'aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine - diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. - successivamente stabilito dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell'ufficio, che sia stato emesso prima dell'esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 490 c.p.c..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3607 del 24 febbraio 2015)

2Cass. civ. n. 26930/2014

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell'avviso di vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto al contraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e ai provvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando la regola di protezione dell'acquisto dell'aggiudicatario dettata dall'art. 2929 c.c., che presuppone la validità dell'intero sub-procedimento di vendita; detto principio si applica anche all'espropriazione immobiliare esattoriale, nella quale, ai sensi dell'art. 78 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, il pignoramento si esegue mediante la trascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26930 del 19 dicembre 2014)