Articolo 571 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Offerte d'acquisto

Dispositivo

Note

(1) Al debitore è fatto divieto di presentare un'offerta. Qualora sia in possesso il denaro per pagare dovrà infatti effettuare un versamento o chiedere la conversione del pignoramento. Se nonostante il divieto, il debitore presenta un'offerta, questa deve considerarsi nulla; allo stesso modo è nulla la vendita nel caso in cui il debitore, non rispettando tale divieto, divenga aggiudicatario dell'immobile pignorato.

(2) Accanto al debitore, non possono proporre offerte d'acquisto le persone indicate nell'art. 1471 c.c., come ad esempio gli amministratori dei beni dello Stato, il giudice dell'esecuzione, il custode dei beni pignorati, l'Ufficiale giudiziario che ha effettuato il pignoramento.

(3) In questo caso il difensore, rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria, nei tre giorni dalla comunicazione del decreto di aggiudicazione, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta depositando anche il mandato (si cfr.583). In mancanza, l'aggiudicazione si consoliderà in capo al difensore.

(4) Al momento del deposito, l'offerente deve indicare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 174 disp. att..

(5) Questo punto è stato abrogato dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(6) I primi commi sono stati così modificati dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 8951/2016

2Cass. civ. n. 12880/2012

3Cass. civ. n. 6186/2009

4Cass. civ. n. 23683/2008

5Cass. civ. n. 13619/1999