Articolo 572 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deliberazione sull'offerta

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006, e da ultimo dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

(2) Entro il termine di venti giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta, il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. Infatti, se la data fosse fissata dopo tale termine, l'udienza di comparizione perderebbe di significato poiché l'offerente potrebbe revocare, in ogni momento, la propria offerta.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 24570/2018

2Cass. civ. n. 7267/2012