Articolo 574 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti relativi alla vendita

Dispositivo

Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo [586]. Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo [587], primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo [583].

Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo [587].

Note

(1) L'articolo in esame, da ultimo modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132, disciplina la fase finale della vendita senza incanto, disponendo che, nel caso in cui il giudice accolga l'offerta di acquisto presentata ai sensi dell'art. 571 del c.p.c., emette il decreto di vendita, indicando le modalità di versamento del prezzo e il termine entro cui il versamento deve essere effettuato. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, abbia già fissato le modalità e il tempo di pagamento nell'offerta accettata non potrà modificarle.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 18841/2021

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio per il versamento del saldo da parte dell'aggiudicatario del bene è quello stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita; ne deriva, in questa ipotesi, che la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla pubblica udienza fissata per l'esame delle offerte non impone di comunicargliene l'esito e non giustifica una dilazione del termine in questione; al contrario, il diverso termine fissato dal medesimo giudice con il decreto previsto dall'art. 574, comma 1, c.p.c. trova applicazione solo qualora la menzionata ordinanza non contenga indicazioni al riguardo. (Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 27/11/2017).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18841 del 2 luglio 2021)

2Cass. civ. n. 3607/2015

In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l'aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine - diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. - successivamente stabilito dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell'ufficio, che sia stato emesso prima dell'esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 490 c.p.c..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3607 del 24 febbraio 2015)