Articolo 575 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termine delle offerte senza incanto

Dispositivo

[Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo [570], il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto [disp. att. 175]. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]