Articolo 576 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Dispositivo

Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto (1), stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere (6).

Note

(1) Il giudice dell'esecuzione con ordinanza dispone la vendita all'incanto quando la vendita senza incanto non è andata a buon fine.

(2) Nell'ipotesi in cui l'immobile costituisca un'unità colturale non potrà avere luogo la divisione in lotti (si cfr.577), proprio perché il frazionamento ostacola una coltivazione produttiva e razionale coltivazione. Negli altri casi, il frazionamento in più lotti si risolve in tante vendite quanti sono i lotti.

(3) Al fine di definire quale sia il prezzo base, il giudice dell'esecuzione può rivolgersi ad un esperto per chiedere una stima dell'immobile e altre nozioni tecniche relative al caso concreto (si cfr.568).

(4) Il termine che deve intercorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto si ritiene ordinatorio. Quindi, il giudice d'ufficio può abbreviarlo o prorogarlo, dandone idonea comunicazione mediante forme di pubblicità straordinarie.Se tale termine non viene rispettato, è prevista l'impugnabilità dell'ordinanza di aggiudicazione con l'opposizione agli atti esecutivi.

(5) Si precisa che l'ammontare della cauzione ai sensi della L.80/2005 non può essere stabilito in maniera superiore al decimo del prezzo base d'asta determinato per l'immobile.

(6) La pubblicazione dell'ordinanza avviene mediante l'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo per tre giorni continui (si cfr.490).

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 9255/2015

In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 9255 del 7 maggio 2015)

2Cass. civ. n. 12004/2012

In tema di liquidazione fallimentare, il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, primo comma, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi. alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12004 del 13 luglio 2012)

3Cass. civ. n. 262/2010

Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, il termine che il giudice dell'esecuzione fissa nell'ordinanza di vendita con incanto, ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5 c.p.c. (nel testo "ratione temporis" vigente, anteriore alle modifiche introdotte dalle leggi n. n. 80 e 263 del 2005), per il deposito della cauzione da parte degli offerenti è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato; il deposito della cauzione rappresenta infatti la modalità attraverso la quale la parte che lo esegue manifesta la volontà di essere ammessa a partecipare al procedimento di vendita, il quale, essendo informato al canone base della parità tra quanti vengono sollecitati ad offrire, postula che le condizioni fissate dal giudice nell'avviso di vendita restino inalterate.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 262 del 12 gennaio 2010)

4Cass. civ. n. 14842/2007

Il procedimento di espropriazione — se, dopo l'aggiudicazione provvisoria, prosegue con l'eventuale offerta di aumento di sesto e con la gara tra gli offerenti — è retto, anche nella nuova fase, dall'ordinanza ex art. 576 c.p.c., la quale trova il suo momento esecutivo (art. 487 c.p.c.) nell'aggiudicazione, sicché fino a tale momento può sempre essere revocata o modificata dal giudice che l'ha emessa. Pertanto il giudice dell'esecuzione può modificarla anche nella parte che concerne la cauzione, senza che sia prevista alcuna pubblicità del provvedimento quando, come nella specie, la modifica sia contenuta nello stesso verbale di vendita, di cui chi non sia stato presente all'incanto prende conoscenza con la lettura del verbale, che è in ogni caso indispensabile al fine di conoscere il prezzo raggiunto dall'incanto. (Fattispecie anteriore all'approvazione della modifica di cui all'art. 584 c.p.c., con la quale è stato espressamente previsto il raddoppio della cauzione da parte dell'offerente in aumento di sesto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14842 del 27 giugno 2007)

5Cass. civ. n. 12115/2006

In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile, sulla base del citato principio, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice della esecuzione, nell'ambito di una procedura esecutiva, revocata una precedente ordinanza, aveva fissato l'udienza per la vendita dell'azienda staggita ad un prezzo superiore a quello indicato nell'ordinanza revocata; ha conclusivamente affermato la S.C. che l'ordinanza suddetta non solo era del tutto priva dei requisiti formali e procedurali necessari per riconoscerle natura di sentenza, ma, soprattutto, non aveva carattere decisorio, in quanto non definiva la controversia ma era un solo atto interlocutorio di impulso processuale nell'ambito del procedimento esecutivo: lo strumento per impugnare la predetta ordinanza non era, pertanto, il ricorso per cassazione bensì la opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 617 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12115 del 23 maggio 2006)

6Cass. civ. n. 12653/1995

Nell'espropriazione forzata immobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 c.p.c. con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza di cinque giorni dall'atto di aggiudicazione (che chiude la fase dell'incanto) se emesso in presenza della parte ovvero della sua comunicazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12653 del 11 dicembre 1995)

7Cass. civ. n. 5621/1994

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il mandatario con procura speciale per la partecipazione all'incanto può compiere tutto il necessario per la realizzazione dell'incarico e può, quindi, anche opporsi alla richiesta di aumento di sesto, senza necessità di altra procura.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5621 del 9 giugno 1994)

8Cass. civ. n. 5826/1985

Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, con l'ordinanza che dispone l'incanto a norma dell'art. 576 c.p.c., venga prescritta una forma di pubblicità straordinaria, secondo la previsione dell'art. 490 ultimo comma c.p.c., la mancanza od irregolarità di tale pubblicità, riguardando un atto strutturale di una fase del processo esecutivo che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione, determina la nullità di quest'ultimo provvedimento, e, ove fatta tempestivamente valere dall'interessato con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. — prima della pronuncia del decreto di trasferimento — avverso tale aggiudicazione, comporta di conseguenza anche la nullità del decreto stesso, con effetti anche nei confronti dell'acquirente (non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2929 c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5826 del 23 novembre 1985)

9Cass. civ. n. 6297/1984

Nell'espropriazione forzata, il termine che a norma dell'art. 576 n. 4 c.p.c., deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non influisce sulla validità della vendita che abbia avuto luogo nel giorno fissato dal giudice dell'esecuzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6297 del 3 dicembre 1984)

10Cass. civ. n. 1766/1981

Sulla validità dell'ordinanza di vendita all'incanto dell'immobile pignorato non incide la circostanza che il prezzo base sia fissato con riferimento ad una stima effettuata da esperto alcuni anni prima, e, quindi, verosimilmente inferiore al valore attuale di mercato, atteso che trattasi di dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1766 del 26 marzo 1981)

11Cass. civ. n. 2339/1980

Le disposizioni date dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 576 c.p.c., con il provvedimento che stabilisce procedersi alla gara, vanno osservate a pena di nullità; ne consegue che, qualora il giudice, nonostante le irregolarità del provvedimento suddetto, proceda oltre nell'esecuzione ed emetta ordinanza di aggiudicazione, è ammissibile la successiva formale opposizione al detto atto, traducendosi i vizi del procedimento in vizi della vendita. Ciò comporta l'inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2929 c.c., dato che la preclusione delle eccezioni di nullità del processo esecutivo, stabiliti in detta norma, opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti anteriori, che della vendita costituiscano il presupposto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2339 del 12 aprile 1980)