Articolo 591 bis Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Delega delle operazioni di vendita
Dispositivo
Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo [569], terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista (1), iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo [179] delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo [569]. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo [591], secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.
Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.
Il professionista delegato provvede:
Nell'avviso di cui all'articolo [570] è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli [571] e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo [173] delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo [579], secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli [574], [585] e [590], secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo [591]. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo [617].
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo [586] restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo [569]¸ quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo.
Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo [569], quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.
Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima (5).
Note
(1) Nel caso della vendita con incanto, il giudice dell'esecuzione può delegare un notaio o un avvocato o un commercialista, per il compimento delle operazioni di vendita. Si tratta di una delega revocabile fino al momento dell'aggiudicazione, anche se la revoca colpisce le attività che non sono ancora state compiute dal professionista, ed è sempre una scelta rimessa alla discrezionalità del giudice, non richiedendo alcuna motivazione.
(2) La dichiarazione a cui la norma si riferisce è quella che l'avvocato deve fare per indicare chi sia la persona da nominare: in mancanza l'aggiudicazione si perfeziona e diventa definitiva in capo all'avvocato stesso.
(3) Il professionista delegato a compiere le operazioni di vendita è tenuto a formare il progetto di distribuzione seguendo gli stessi criteri ai quali deve normalmente attenersi il giudice dell'esecuzione, ovvero graduatoria dei creditori, deposito in cancelleria e fissazione dell'udienza per la loro audizione.Inoltre, il professionista avrà diritto ad un compenso per l'attività svolta che verrà liquidato dal giudice dell'esecuzione con decreto che avrà efficacia di titolo esecutivo.
(4) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(5) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 2511/2016
In tema di esecuzioni immobiliari, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione a conclusione di un'asta, successivamente dichiarata nulla per essere stato fissato il prezzo base con provvedimento illegittimo, e quello corrisposto in misura maggiore, all'esito di nuova vendita disposta con prezzo base corretto, non integra un danno ingiusto risarcibile, neppure nei confronti del notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c., perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia del maggior esborso dovuto dall'aggiudicatario, che non ha diritto a fruire delle conseguenze, a sé favorevoli, di un illegittimo erroneo provvedimento di fissazione del prezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'ingiustizia del danno lamentato da una parte che, ad un prima aggiudicazione, il cui prezzo base era stato erroneamente ribassato sul presupposto di un precedente esperimento, in realtà mai espletato, era poi risultata nuovamente aggiudicataria, ma per un prezzo più elevato, all'esito della successiva asta, esperita dopo l'intervenuta declaratoria di nullità della prima vendita). (Cassa con rinvio, App. Perugia, 29/05/2012).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2511 del 9 febbraio 2016)
2Cass. civ. n. 13995/2012
In tema di spese del processo di esecuzione, gli esborsi sostenuti dall'aggiudicatario per i compensi del notaio delegato alla vendita e per gli adempimenti conseguenti all'emissione del decreto di trasferimento non sono spese del processo esecutivo, il cui regime debba essere regolato ai sensi dell'art. 632 c.p.c., trattandosi di esborsi sostenuti nell'interesse proprio dell'aggiudicatario e non di anticipazioni che egli compie nell'interesse della procedura o delle parti di questa, rispetto alle quali l'una o le altre abbiano un obbligo di ripristino interno al processo esecutivo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13995 del 3 agosto 2012)
3Cass. civ. n. 18184/2010
Nell'espropriazione immobiliare, quando le operazioni di incanto, delegate ad un notaio, debbano essere rinviate per mancanza di offerte, il notaio non è tenuto a dare avviso del rinvio al debitore esecutato, ove questi sia stato già ritualmente avvisato della data fissata per il primo incanto: e ciò in applicazione del generale principio di cui all'art. 176, comma secondo, c.p.c..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18184 del 5 agosto 2010)
4Cass. civ. n. 22794/2009
In materia di vendita con incanto delegata dal giudice dell'esecuzione al notaio, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., l'omessa notifica dell'avviso di vendita può essere fatta valere soltanto con l'opposizione contro l'ordinanza di delega al predetto professionista, spettando al giudice e non al delegato inserire nel provvedimento le indicazioni relative alla data dell'incanto; ne consegue che il reclamo al giudice dell'esecuzione avverso gli atti del notaio dev'essere dichiarato inammissibile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22794 del 28 ottobre 2009)