Articolo 591 ter Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Dispositivo

Note

(1) Se durante lo svolgimento dei sui compiti insorgono difficoltà, il professionista può risolverle direttamente o rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvederà con decreto senza contraddittorio tra le parti.Si tratta, infatti, di difficoltà di natura materiale e di ordine giuridico relative all'interpretazione delle norme che regolano la vendita con incanto.

(2) Gli atti del professionista possono essere oggetto di reclamo al giudice dell'esecuzione, il quale deciderà con ordinanza revocabile ai sensi dell'art. 487 del c.p.c.e opponibile ai sensi dell'art. 617 del c.p.c..Lo stesso mezzo di impugnazione può essere proposto avverso il decreto pronunciato dal giudice dell'esecuzione a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del professionista. Tale reclamo verrà deciso con ordinanza, anch'essa impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p.c..

(3) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

(4) Disposizione riformulata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 12238/2019

2Cass. civ. n. 1335/2011

3Cass. civ. n. 14707/2006