Articolo 601 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Divisione

Dispositivo

Note

(1) Qualora non sia possibile disporre la separazione, il giudice dell'esecuzione ordina la divisione previa istanza di parte, non potendo essere disposta d'ufficio. In questo caso si ha la divisione totale del bene diversamente da quanto accade nella separazione della quota in cui si verifica la divisione parziale.Con la divisione si ottiene lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se uno dei contitolari avesse esercitato il diritto potestativo a ottenere la divisione ai sensi dell'art. 1111 del c.c..

(2) In ogni caso, quando all'udienza di comparizione il giudice dell'esecuzione ordini la divisione, il processo esecutivo viene sospeso ope legis fino al momento in cui sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o fino al momento in cui la divisione non sia disposta con sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 del c.p.c.. Al termine del giudizio di divisione, il processo esecutivo già sospeso, deve essere riassunto nel termine indicato dal giudice o in quello previsto dall'art. 627 c.p.c..

(3) Nonostante il giudizio divisorio sia preordinato alla esecuzione sulla quota che verrà liquidata, lo stesso deve comunque configurarsi come un autonomo giudizio di cognizione. Infatti, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dispone la divisione e che sospende il processo esecutivo, non può essere considerata un provvedimento istruttorio pronunciato nel corso del procedimento divisorio.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 12685/2021

2Cass. civ. n. 20977/2018

3Cass. civ. n. 20817/2018

4Cass. civ. n. 10653/2014

5Cass. civ. n. 682/2000

6Cass. civ. n. 9370/1995

7Cass. civ. n. 5718/1987

8Cass. civ. n. 2889/1982

9Cass. civ. n. 4317/1974

10Cass. civ. n. 3432/1974

11Cass. civ. n. 44/1968

12Cass. civ. n. 1844/1967