Articolo 602 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Modo dell'espropriazione

Dispositivo

Note

(1) L'espropriazione in esame può colpire il terzo datore di pegno o di ipoteca, il terzo acquirente del bene dato in pegno o ipotecato, il terzo la cui alienazione è stata revocata per frode, il terzo proprietario di un bene gravato da privilegio. Per agire contro il terzo si ritiene sufficiente il titolo esecutivo ottenuto contro il debitore diretto. Quanto detto si evince, infatti, da quanto è previsto nel successivo art. 603, per il quale il titolo esecutivo e il precetto specificamente rivolti contro il debitore devono essere notificati anche al terzo. Infatti, la duplice notificazione di cui all'art. 603 fa sì che il terzo possa essere a conoscenza dell'imminente espropriazione e di porre in essere i rimedi che la legge gli consente (2859,2870 c.c.).

(2) Nel giudizio di opposizione contro il creditore procedente promosso dal terzo esecutato, il debitore si trova nella posizione di litisconsorte necessario assieme al creditore procedente, visto che con l'opposizione si instaura un giudizio di accertamento relativo ad una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo essa sussistere che nei confronti di tutti e tre i soggetti, in quanto il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 6836/2017

2Cass. civ. n. 535/2012

3Cass. civ. n. 19562/2004

4Cass. civ. n. 1324/1995

5Cass. civ. n. 4607/1994