Articolo 604 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Disposizioni particolari

Dispositivo

Note

(1) Si precisa che nell'ipotesi di alienazione di beni mobili revocata ai sensi degli artt.2901 e ss. c.c., se i beni sono rimasti nella disponibilità del debitore la procedura esecutiva verrà condotta contro di lui. Diversamente, se i beni sono situati in luoghi di appartenenza del terzo, il giudice, ad istanza del creditore procedente, potrà autorizzare l'ufficiale giudiziario ad eseguire il pignoramento direttamente presso quest'ultimo.

(2) Come si evince chiaramente dalla norma, al terzo è consentito di partecipare all'incanto, poiché nei suoi confronti, non essendo personalmente obbligato, non si riscontrano le ragioni che vietano tale attività al debitore, come la l'esigenza di tutelare la moralità pubblica da frodi ed intrighi da prevenire ed evitare necessariamente.

(3) Ad ogni modo, il debitore, pur non subendo l'esecuzione, non può definirsi estraneo alla procedura stessa e deve, pertanto, essere posto nella condizione di seguirne le fasi in quanto l'espropriazione attuata nei confronti del terzo lo libera dal suo debito nei confronti del creditore procedente e anche per far valere le sue eventuali ragioni contro quest'ultimo.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 6546/2011

2Cass. civ. n. 18513/2006

3Cass. civ. n. 5507/2003

4Cass. civ. n. 15198/2000

5Cass. civ. n. 9885/1994

6Cass. civ. n. 4369/1978

7Cass. civ. n. 2068/1977

8Cass. civ. n. 3614/1972