Articolo 603 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Dispositivo

Il titolo esecutivo e il precetto (1) debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare (2).

Note

(1) L'intimazione ad adempiere viene rivolta al solo debitore poiché il terzo non risulta essere soggetto personalmente obbligato.

(2) La norma dispone che nel precetto debba essere indicato specificamente il bene da espropriare in quanto tale indicazione ha la funzione di circoscrivere il diritto del creditore procedente, nonché la responsabilità esecutiva del terzo, il quale, diversamente, risponderebbe con il suo intero patrimonio ai sensi dell'art. 2740 c.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 535/2012

Nell'espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest'ultimo. Tuttavia il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 535 del 17 gennaio 2012)

2Cass. civ. n. 20580/2007

Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento; tuttavia, una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione ed è solo a quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 604 c.p.c., deve essere notificato l'atto di pignoramento. Ne consegue che il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20580 del 29 settembre 2007)