Articolo 627 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riassunzione

Dispositivo

Note

(1) La norma si riferisce alla sentenza di appello che rigetta una delle opposizioni esecutive ed ha immediata efficacia processuale. Pertanto, devono escludersi dall'ambito di applicazione di tale norma quelle sentenze che rigettino l'impugnazione tecnica, come l'appello o il ricorso per Cassazione.

(2) Il creditore procedente, gli altri creditori intervenuti a patto che siano muniti di titolo esecutivo e il debitore sono i soggetti legittimati a proporre il ricorso al giudice per riassumere il processo. Il ricorso presentato da uno dei soggetti legittimati non deve essere notificato agli altri soggetti dell'esecuzione, diversamente dall'atto con cui il procedimento riprende che deve essere comunicato agli interessati. Il momento da cui comincia a decorrere il termine entro cui dover riassumere il processo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 15080/2021

2Cass. civ. n. 8683/2017

3Cass. civ. n. 7109/2015

4Cass. civ. n. 24447/2011

5Cass. civ. n. 22283/2009

6Cass. civ. n. 21882/2004

7Cass. civ. n. 13571/2004