Articolo 628 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento
Dispositivo
L'opposizione ai singoli atti esecutivi (1) sospende il decorso del termine previsto nell'articolo [497] (2) (3).
Note
(1) L'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c.sospende il decorso del termine di efficacia del pignoramento. Diversamente, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 del c.p.c.determina la sospensione dell'esecuzione con interruzione del termine.
(2) L'art. 497 del c.p.c.dispone la perdita dell'efficacia del pignoramento se, entro 45 giorni dal suo compimento, non sia stata presentata istanza di vendita o assegnazione. Pertanto, anche se decorrono più di quarantacinque giorni dal pignoramento senza che sia proposta tale istanza, il pignoramento resta efficace grazie alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
(3) L'effetto della sospensione di cui alla norma in commento cessa nel momento in cui viene depositata la sentenza che rigetta l'opposizione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2645/1962
La sospensione ex lege del termine di efficacia del pignoramento, prevista dall'art. 628 c.p.c. per l'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi non può estendersi alla diversa ipotesi di opposizione di terzi, per la quale è prevista solo la sospensione, ad istanza di parte, con cauzione o senza, del processo nel concorso di gravi motivi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2645 del 24 agosto 1962)