Articolo 681 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Provvedimenti relativi alla grazia
Dispositivo
1. La domanda di grazia [174] c.p.], diretta al Presidente della Repubblica (1), è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia (2).
2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo [665], la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo [665] ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti (3).
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo [672] comma 5.
Note
(1) Il Presidente della Repubblica è infatti il titolare esclusivo del potere di concedere la grazia ex art. 87 del testo costituzionale.
(2) Allo stesso modo la grazia, quale ricompensa per il comportamento particolarmente meritevole del detenuto, può essere proposta dal consiglio di disciplina ex art. 76 del reg. ord. penit.
(3) Al pubblico ministero spetta poi provvedere senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 192 disp. att. del presente codice.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 39342/2002
Non è configurabile, neanche sub specie di caso analogo, un conflitto di competenza tra Magistrato di sorveglianza e Procuratore generale presso la Corte d'appello in ordine all'istruzione della domanda di grazia, di cui all'art. 681, comma 2, c.p.p., in quanto nel procedimento di grazia all'autorità giudiziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l'attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39342 del 21 novembre 2002) Corte cost. n. 382/1991Nel corso di un procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale al magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che altra autorità adotterà nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale. Pertanto tale magistrato cui non compete alcun potere decisionale in applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare le relative questioni di legittimità costituzionale.(Corte costituzionale, ordinanza n. 382 del 10 ottobre 1991)