Articolo 681 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimenti relativi alla grazia

Dispositivo

Note

(1) Il Presidente della Repubblica è infatti il titolare esclusivo del potere di concedere la grazia ex art. 87 del testo costituzionale.

(2) Allo stesso modo la grazia, quale ricompensa per il comportamento particolarmente meritevole del detenuto, può essere proposta dal consiglio di disciplina ex art. 76 del reg. ord. penit.

(3) Al pubblico ministero spetta poi provvedere senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 192 disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 39342/2002