Articolo 157 ter Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
Dispositivo
1. (1)La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli [450], comma 2, [456], [552] e [601], nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo [161], comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo [157], con esclusione delle modalità di cui all'articolo [148], comma 1 (2).
2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo [344] oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli [450], comma 2, [456], [552] e [601], nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria (2).
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo [581], commi 1-ter e 1-quater.
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 10, co. 1, lett. l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.