Articolo 157 ter Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
Dispositivo
- (1)La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli [450], comma 2, [456], [552] e [601], nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo [161], comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo [157], con esclusione delle modalità di cui all'articolo [148], comma 1 (2).
- Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo [344] oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli [450], comma 2, [456], [552] e [601], nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria (2).
- In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo [581], commi 1-ter e 1-quater.
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 10, co. 1, lett. l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.