Articolo 359 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

Dispositivo

(1)1. Fermo quanto disposto dall’articolo [349], comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo [224] e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste (2).

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenete i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo [224], provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, le disposizioni degli articoli [132], comma 2, e [224], commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite (3). Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo [191].

3-bis. Nei casi di cui agli articoli [589] e [590] del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo [365]. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo [224] (4).

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall' 25, della l. 30 giugno 2009, n. 85.

(2) Si ricordi che il prelievo forzato di materiali biologici va regolato dalla legge nei suoi casi e modi, onde evitare la violazione dell'art. 13 Cost.

(3) Si tratta dei casi operazioni nocive o dolorose, mancato rispetto del pudore o della dignità dell'interessato, privilegio accordato a tecniche invasive (art. 224 bis, commi 4 e 5) o al trattenimento dell'interessato oltre il tempo necessario (art. 132, comma 2). Benché tale comma non richiami l'art. 224 bis, comma 7, la dottrina ritiene tuttavia che debba ritenersi causa di nullità anche l'assenza del difensore alle attività di prelievo.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 2476/2015

In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, ove nell'attività di estrazione dei campioni sia necessario l'intervento coattivo sulla persona, al prelievo può provvedere direttamente il pubblico ministero attraverso la nomina di un consulente tecnico, previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 359 bis c.p.p. oppure il perito nominato dal giudice, nel caso in cui all'analisi estrattiva e comparativa del profilo genetico si proceda nelle forme dell'incidente probatorio.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2476 del 20 gennaio 2015)