Articolo 362 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Misure urgenti di protezione della persona offesa
Dispositivo
- (1)Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo [575] del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli [576], primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e [577], primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo [577] del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti di cui agli articoli [558], [572], [593], nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, [582], nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e [585], quarto comma, [583], [583], [593], da [609] a [609], [610], [612], secondo comma, [612], [612] e [613], terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari (2).
- In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
- Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.
Note
(1) Articolo introdotto dall'art. 7, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera p) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.