Articolo 614 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Dibattimento

Dispositivo

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori (1).

3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche (2).

Note

(1) La verbalizzazione dell'attività di verifica tende ad evitare errori che, se compiuti, sarebbero irrimediabili, considerata l'inoppugnabilità delle decisioni.

(2) Si ricordi che però, se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute ex art. 171 disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 26301/2017

Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, nel caso di rinvio ad udienza fissa disposto d'ufficio o su istanza di parte, anche per legittimo impedimento o per astensione dalle udienza, non deve essere comunicata la data della nuova udienza alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della data di trattazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi presso la cancelleria della data del rinvio.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26301 del 25 maggio 2017)