Articolo 615 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Deliberazione e pubblicazione

Dispositivo

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza (1) salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli [527] e [546].

2. Se non provvede a norma degli articoli [620], [622] e [623] (2), la corte dichiara inammissibile [591] o rigetta il ricorso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

Note

(1) Ovvero dopo aver completato la discussione di tutti i ricorsi iscritti nel ruolo dell'udienza.

(2) Quindi se la corte non pronuncia, rispettivamente, l'annullamento senza rinvio (art. 620), l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622), ovvero l'annullamento con rinvio (art. 623).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 19547/2004

Deve ritenersi ammissibile il conflitto tra giudice civile e giudice penale in ordine alla competenza a decidere su questioni attinenti al pagamento delle spese di giustizia in conseguenza di condanna penale; conflitto da risolversi, anche dopo l'abrogazione dell'art. 695 c.p.p. in coincidenza con l'entrata in vigore del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sulla base del principio secondo cui la competenza è del giudice penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, quando la contestazione abbia ad oggetto la sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo, mentre è del giudice civile — previa investitura del medesimo nelle forme dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c. — ove si contestino soltanto singole causali di spesa ed il relativo ammontare. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte, rilevato che l'interessato lamentava soltanto l'inclusione, tra le spese poste a suo carico, di quelle relative ad intercettazioni telefoniche effettuate nel corso di indagini preliminari a carico di altri soggetti, ha dichiarato la competenza del giudice civile).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19547 del 27 aprile 2004)