Articolo 565 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Procedimento per decreto
Dispositivo
[1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.
2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.]