Articolo 566 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
Dispositivo
[1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l’arresto in flagranza (380-381) o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa (90) e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’art. 386 comma 4.
3. Il giudice, al quale viene presentato l’arrestato, autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’art. 386, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.
5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio (138 att.).
7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l’udienza di convalida l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell’art. 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’art. 452 comma 2.
9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del Titolo II del presente Libro.]
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 2287/1997
Quando la legge prevede la possibilità di arresto anche fuori flagranza (come nel caso dell'evasione, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991 n. 203), detto arresto deve essere ritenuto a tutti gli effetti equiparabile a quello effettuato in flagranza, con conseguente possibilità, qualora trattisi di reati di competenza pretorile, di presentazione dell'arrestato al pretore per la convalida ed il contestuale giudizio, ai sensi dell'art. 566 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2287 del 24 luglio 1997)
2Cass. pen. n. 3594/1993
In sede di convalida dell'arresto, il giudice opera un controllo circa la legittimità dell'arresto, che prescinde sia dalla contestuale adozione di misure cautelari, sia dalla scelta del rito. Da un canto, infatti, l'art. 121, comma secondo, att. c.p.p., denota la compatibilità della liberazione dell'imputato col permanere della necessità della convalida, dall'altro l'art. 566, comma quinto c.p.p. consente l'espletamento del giudizio direttissimo anche quando l'imputato non si trovi in stato di detenzione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato l'ordinanza con la quale il pretore aveva negato la convalida dell'arresto, argomentando che essa era impedita dal fatto che il pubblico ministero non aveva richiesto l'adozione di misure cautelari per gli arrestati da giudicare con rito direttissimo).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3594 del 23 novembre 1993)
3Cass. pen. n. 3324/1993
L'art. 386 c.p.p. fa obbligo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di informare immediatamente quest'ultimo dell'avvenuto arresto o fermo. Non sussiste peraltro, per i predetti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'onere di cercare o di rintracciare il difensore di fiducia oltre le indicazioni fornite dalla stessa persona arrestata o fermata. L'impossibilità di contattare il difensore di fiducia designato e di notificare allo stesso ex art. 566 c.p.p., l'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo, davanti al pretore esclude, pertanto, ogni violazione del diritto di difesa e le conseguenti nullità. (Fattispecie nella quale il nuovo e diverso recapito professionale del difensore di fiducia era reperibile dall'elenco telefonico, mentre i verbalizzanti avevano appreso dai carabinieri che il legale non risultava all'indirizzo indicato dall'interessato).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3324 del 7 aprile 1993)
4Cass. pen. n. 8032/1992
Nel disposto di cui all'art. 566 c.p.p. (convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) le due richieste di termine a difesa e di applicazione (alternativa) di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 c.p.p. vengono riconosciute al giudicabile come facoltà che il medesimo «può» (giammai deve) formulare subito dopo l'udienza di convalida, e cioè a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Nella specie la S.C. ha ritenuto erroneo il diniego del patteggiamento motivato per intempestività della relativa istanza, avanzata dall'imputato all'udienza successiva a quella di convalida, in cui il pretore aveva concesso il termine a difesa prima che fosse aperto il dibattimento ed implicante la sospensione del medesimo).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8032 del 16 luglio 1992)
5Cass. pen. n. 1456/1992
Il pubblico ministero, a differenza della polizia giudiziaria, è investito, ai sensi dell'art. 566 comma quarto c.p.p., del potere discrezionale di stabilire l'opportunità o meno del giudizio direttissimo, in alternativa al rito ordinario.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1456 del 4 luglio 1992)
6Cass. pen. n. 2833/1992
Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dal comma quarto dell'art. 566 c.p.p. per la presentazione da parte P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, è sufficiente la presentazione all'udienza, non rilevando che l'udienza per la convalida abbia inizio successivamente alla scadenza del detto termine, dopo la conclusione della celebrazione di altro giudizio già in corso al momento della presentazione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2833 del 25 giugno 1992)
7Cass. pen. n. 6920/1991
In materia di giudizio pretorile, l'art. 566 nuovo c.p.p., nel disciplinare il giudizio di convalida dell'arresto in flagranza di reato e il coevo giudizio direttissimo, stabilisce al comma settimo che l'imputato ha facoltà di richiedere un termine per preparare la difesa, ma non pone a carico del pretore alcun dovere di avvertirlo al riguardo. Ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non ha alcun rilievo sulla regolarità del processo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6920 del 28 giugno 1991)