Articolo 23 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Dispositivo

Note

(1) La Corte Costituzionale è intervenuta più volte nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di parte dell'articolo.Una prima volta, con sentenza n. 76 dell'11 marzo 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui il giudice del dibattimento, quando rileva la propria incompetenza per materia, anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, ordina con sentenza la trasmissione al giudice competente.La seconda volta con sentenza n. 70 del 15 marzo 1996 ha effettuato una decisione analoga anche con riguardo all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando l'illegittimità costituzionale nella parte in cui il giudice dibattimentale, rilevando la propria incompetenza per territorio, anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, li trasmette al giudice competente.Pertanto, deve ritenersi quanto meno abnorme che il giudice dibattimentale, rilevando con sentenza la propria incompetenza, anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, li trasmetta all'ufficiale giudiziario.

(2) La rilevabilità dell'incompetenza per materia è molto estesa; tuttavia il legislatore ha posto un limite temporale in due casi: sia i quello disciplinato dall'art. 21 c.p.p., comma III, relativo all'incompetenza per connessione; sia nel caso in cui il reato appartenga alla competenza di un giudice inferiore. In tali casi il limite temporale è quello indicato dall'art. 491 c.p.p. relativo alle questioni preliminari al dibattimento (ovvero alla regolare costituzione delle parti in giudizio).

(3) Qualora durante in giudizio di primo grado dovesse emergere un nuovo fatto appartenente alla competenza di un diverso giudice, quello procedente con sentenza, rileva la propria incompetenza e trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. È diverso, dunque dall'ipotesi prevista dagli artt.516,517 e518 c.p.p. :in tale caso infatti, sebbene dovesse emergere, nel corso del dibattimento, un fatto nuovo costituente reato, competente a decidere è il giudice davanti cui pende il processo originario.

Massime giurisprudenziali (27)

1Cass. pen. n. 34843/2025

2Cass. pen. n. 15220/2025

3Cass. pen. n. 46461/2023

4Cass. pen. n. 36023/2022

5Cass. pen. n. 31797/2020

6Cass. pen. n. 5697/2019

7Cass. pen. n. 28909/2018

8Cass. pen. n. 47097/2014

9Cass. pen. n. 1415/2014

10Cass. pen. n. 18710/2013

11Cass. pen. n. 10947/2011

12Cass. pen. n. 12317/2004

13Cass. pen. n. 25657/2003

14Cass. pen. n. 42794/2001

15Cass. pen. n. 925/1999

16Cass. pen. n. 4125/1998

17Cass. pen. n. 1787/1998

18Cass. pen. n. 609/1998

19Cass. pen. n. 5302/1997

20Cass. pen. n. 4367/1996

21Cass. pen. n. 108/1996

22Cass. pen. n. 3063/1995

23Cass. pen. n. 2253/1995

24Cass. pen. n. 4146/1995

25Cass. pen. n. 534/1995

26Cass. pen. n. 1054/1994

27Cass. pen. n. 4542/1993