Articolo 24 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio
Dispositivo
1. (1)Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo [491], comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo [21], comma 2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo [127] e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
5. Il termine previsto dall'articolo [27] decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.
6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.
Note
(1) Articolo inserito dall'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. pen. n. 15175/2025
È precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale nel caso in cui i fatti descritti nell'imputazione, che determinano la scelta del giudice territorialmente competente a decidere, diano adito a divergenti interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto. (Fattispecie in cui la formulazione del capo d'imputazione non consentiva di ricondurre la commissione dei fatti di infedeltà patrimoniale ascritti agli imputati, ex art. 2634 cod. civ., in un'unica o in plurime condotte).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15175 del 11 marzo 2025)
2Cass. pen. n. 39153/2024
È precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l'eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39153 del 12 luglio 2024)
3Cass. pen. n. 22304/2024
È inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22304 del 14 marzo 2024)
4Cass. pen. n. 8805/2024
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice remittente è tenuto a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, così delimitando l'oggetto della valutazione, sicché rimane preclusa la produzione, in sede di discussione dinanzi al giudice di legittimità, di atti e documenti "nuovi".(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8805 del 14 febbraio 2024)
5Cass. pen. n. 11400/2023
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11400 del 14 dicembre 2023)
6Cass. pen. n. 46466/2023
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46466 del 22 settembre 2023)
7Cass. pen. n. 36768/2023
Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione di tale questione, disponga, "ex officio" e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in quanto lo stesso ha funzione di mero impulso processuale, risulta privo di valenza e contenuto decisorio e non produce né una stasi processuale, né un'indebita regressione del processo).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36768 del 18 luglio 2023)
8Cass. pen. n. 1878/2023
Affinché la questione di rimessione pregiudiziale alla Corte di cassazione sia validamente devoluta, non è sufficiente che il giudice rimettente si limiti a prendere atto dell'esistenza della quaestio, atteso che una tale evenienza condurrebbe semplicemente ad una rimessione di tipo sostanzialmente esplorativo o meramente espressivo di un proprio inarticolato dubbio, dovendo, invece, lo stesso non solo esporre la quaestio ed analizzarla ma anche segnalare, abdicando diversamente ai propri abituali compiti in materia di determinazione del giudice territorialmente competente, le ragioni che gli impediscono di risolvere la questione con gli ordinari strumenti procedurali. Dunque essendo in sostanza l'ordinanza di rimessione l'atto propulsivo del procedimento incidentale previsto dall'art. 24-bis c.p.p., sarà compito dell'organo giurisdizionale rimettente specificare con la dovuta puntualità sia le ragioni che lo hanno indotto ad attivare lo strumento in questione sia fornire alla Corte di Cassazione gli elementi in base ai quali egli ha ritenuto, non facendo uso degli ordinari mezzi processuali che l'ordinamento gli appresta, di dovere ricorrere, onde definire il tema della competenza territoriale, a tale definitiva istanza processuale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1878 del 7 luglio 2023)