Articolo 4 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Regole per la determinazione della competenza

Dispositivo

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [56] c.p.]. Non si tiene conto della continuazione [81] c.p.], della recidiva [99]-[101] c.p.] e delle circostanze del reato [59]-[70], [118]-[119] c.p.], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [63] c.p.].

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. pen. n. 28485/2024

In tema di violenza sessuale, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019, competente per materia a giudicare del delitto, nel caso in cui sia aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e il fatto risulti commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci, è la Corte d'assise e non il tribunale in composizione collegiale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28485 del 14 giugno 2024)

2Cass. pen. n. 23700/2020

In tema di individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va svolta secondo la regola di cui all'art. 4 cod. pen., con conseguente irrilevanza delle circostanze aggravanti indipendenti che non comportano un aumento di pena superiore a un terzo. (Nella fattispecie è stata esclusa la rilevanza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 23700 del 2 luglio 2020)

3Cass. pen. n. 52550/2016

Ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 52550 del 22 novembre 2016)

4Cass. pen. n. 39756/2011

La comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 39756 del 5 ottobre 2011)

5Cass. pen. n. 4419/2005

Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, c.p.p. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 4419 del 8 febbraio 2005)

6Cass. pen. n. 27019/2001

L'art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente quoad poenam, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33 bis c.p.p. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27019 del 24 maggio 2001)

7Cass. pen. n. 2712/1994

Qualora la modificazione di regole di competenza derivi, quale effetto diretto e immediato, da norma che disponga in tal senso, va applicato - sempre che non sia diversamente disposto da eventuali norme transitorie - il principio tempus regit actum, con criterio di immediatezza, e perciò indipendentemente dal tempus commissi delicti; quando invece la norma sopravvenuta disponga diverso o più grave trattamento sanzionatorio, trattandosi perciò di norma sostanziale priva di efficacia retroattiva, ed ancorché ne consegua, sempre in difetto di norme transitorie, una modificazione della competenza per materia quale effetto indiretto e secondario, quest'effetto potrà prodursi soltanto nei riguardi di reati soggetti all'aumento di pena e che siano, perciò, consumati posteriormente all'entrata in vigore della norma modificatrice, mentre fra quelli verificatisi anteriormente resta ovviamente applicabile la precedente sanzione, che coinvolge la regola di competenza all'epoca vigente, dunque sottratta al richiamato principiotempus regit actum, di tipica natura processuale, e perciò non invocabile in tali casi. (Fattispecie in tema di usura, entrata, a seguito dell'inasprimento sanzionatorio introdotto dal D.L. n. 306 del 1992, nell'ambito della competenza per materia del tribunale).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2712 del 16 settembre 1994)

8Cass. pen. n. 280/1994

In materia di reati di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, la L. 13 dicembre 1989 n. 401 è meno favorevole rispetto all'art. 718 c.p., essendo prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 4) a fronte della pena da tre mesi ad un anno di arresto e dell'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila prevista dall'art. 718 c.p. Tale nuova legge ha riflessi sulla competenza, trattandosi di reati finanziari che appartengono, in quanto tali, alla cognizione del tribunale non essendo prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (art. 10 L. 31 luglio 1984 n. 400); in tal caso peraltro si verte in ipotesi di successione di leggi penali regolata dall'art. 2 c.p.: ne consegue che, per i fatti previsti dall'art. 4, L. 13 dicembre 1989 n. 401, commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, resta applicabile la regola generale (artt. 4 e 7 c.p.p.) della competenza del giudice che l'aveva al tempo del commesso reato, e cioè il pretore.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 280 del 29 marzo 1994)

9Cass. pen. n. 4351/1993

Il principiotempus regit actum, in mancanza di norma transitoria, è applicabile ogni qualvolta una norma di carattere processuale preveda lo spostamento di competenza da un giudice a un altro, sempre che nel frattempo non si sia già radicata presso un giudice la competenza, valendo in tal caso l'altro principio della perpetuatio iurisdictionis. (Nella specie, relativa all'entrata in vigore dell'art. 11 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, con il conseguente aumento di pena per il delitto di usura, determinativo di spostamento di competenza, la Suprema Corte ha rilevato che non si poneva un problema di «competenza» in regime intertemporale, tenuto conto del carattere sostanziale della norma e della sua conseguente applicabilità ai soli fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4351 del 26 novembre 1993)

10Cass. pen. n. 1850/1993

In tema di contrabbando, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si deve tener conto della recidiva prevista dall'art. 296, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1850 del 8 giugno 1993)

11Cass. pen. n. 907/1993

L'art. 4 c.p.p., nel prevedere la rilevanza, ai fini della determinazione della competenza, delle circostanze ad effetto speciale, si riferisce unicamente alle circostanze aggravanti e non anche a quelle attenuanti.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 907 del 14 aprile 1993)

12Cass. pen. n. 5206/1993

Attesa la peculiarità della recidiva in contrabbando prevista dall'art. 296, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (in base al quale essa è operante obbligatoriamente e comporta l'applicazione di una pena di specie diversa — reclusione — rispetto a quella prevista per il reato base), ed avuto riguardo al disposto di cui all'art. 210, D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271 (att., coord. e trans. c.p.p.), secondo cui «continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice», deve ritenersi che, in base all'art. 21, primo comma, n. 2, L. 7 gennaio 1929, n. 4, quale sostituito dall'art. 10, L. 31 luglio 1984, n. 400, la competenza a conoscere del reato di contrabbando aggravato ai sensi del citato art. 296, D.P.R. n. 43/1973 appartenga al tribunale e non al pretore, nulla rilevando in contrario il fatto che l'art. 4 c.p.p. escluda, di regola, la rilevanza della recidiva ai fini della determinazione della competenza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5206 del 28 gennaio 1993)

13Cass. pen. n. 3166/1992

Poiché la contestazione dell'accusa si sostanzia nella specifica indicazione del fatto che l'imputato o l'indagato è accusato di avere posto in essere, e non nella mera indicazione delle norme giuridiche, per loro natura generali e astratte, ai fini della determinazione della competenza per materia si deve far riferimento al primo, e non alla (eventualmente erronea) indicazione delle norme di diritto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3166 del 16 settembre 1992)

14Cass. pen. n. 5308/1992

Nel vigente sistema processuale penale non è previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante l'intervento immediato della Corte di cassazione che può essere chiamata a pronunciare sulla competenza solo in esito a conflitto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5308 del 5 maggio 1992)

15Cass. pen. n. 4136/1991

La formulazione dell'art. 296 della legge doganale prevede che la recidiva in contrabbando ha una connotazione autonoma rispetto a quella di cui all'art. 99 c.p. in quanto è obbligatoria e non facoltativa e va considerata come una particolare circostanza aggravante soggettiva siccome inerente alla persona del colpevole. Tale principio è valido ed operante anche nel vigore del nuovo codice di rito il cui art. 4 ripropone un'esclusione riferibile alla recidiva comune di cui all'art. 99 c.p. e non rileva sulla ripartizione della cognizione dei reati finanziari tra pretore e tribunale a norma dell'art. 21, L. n. 4/1929 come modificato dall'art. 10 L. n. 400/1984. (Fattispecie in tema di risoluzione di conflitto di competenza attribuita al tribunale cui spetta la cognizione dei reati finanziari puniti con la reclusione).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4136 del 4 dicembre 1991)