Articolo 5 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Competenza della corte di assise
Dispositivo
1. La corte di assise (1) è competente:
Note
(1) Si vedano l. 10 aprile 1951, n. 287 e l. 24 novembre 1951, n. 1324.
(2) L'articolo si riferisce a diversi delitti tra cui quello di strage (art. 422 c.p.), di epidemia (art. 438 c.p.), di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di omicidio volontario (art. 575 c.p.).
(3) Si veda il t.u. sulle leggi sugli stupefacenti.
(4) Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.l. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52. Il predetto decreto stabilisce altresì all'art. 1, comma 2, che si applicano tali disposizioni anche ai procedimenti in corso alla data di entrata dello stesso solo se non sia stata esercitata l'azione penale entro il 30 giugno 2010. Tuttavia,exart. 2, comma 1, dello stesso D.L., risulta competente ugualmente il tribunale anche se sia già stata esercitata l'azione penale - ma non sia stato anche aperto il dibattimento - per i delitti previsti dall'art. 416 bisc.p. comunque aggravati.
(5) E cioè, rispettivamente, per i reati di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).
(6) L'art. 6, l. della l. n. 228 dell'11 agosto 2003 (relativo alle misure contro la tratta delle persone) ha soppresso il richiamo agli articoli riportati in parentesi quadra. Pertanto, la competenza per tali reati è passata al tribunale in composizione collegiale (art. 33 bisc.p.p.).
(7) L'articolo esclude quindi dalla competenza della corte di assise di reati di cui agli artt.586,588 e593 c.p. che disciplinano rispettivamente i delitti di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di rissa e di omissione di soccorso.
(8) Ovvero le norme riguardanti la punizione della ricostituzione del partito fascista.
(9) Si tratta delle norme che prevedono la repressione del delitto di genocidio.
(10) Ossia i delitti contro la personalità dello Stato (artt.241-313 c.p.).
(11) Il rinvio deve deve intendersi effettuato per i delitti di cui agli artt.241-245,247-249,252,253,255-258,261-265,267,269,270,270 bis,276,277,280,283-287,289,289 bis,295,303,305,306 c.p.
(12) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 12 febbraio 2010, poi convertito nella L. 6 aprile 2010, n. 52.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. pen. n. 42465/2024
In tema di violenza sessuale, competente per materia a giudicare del delitto, nel caso in cui risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, è il tribunale in composizione collegiale per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla corte d'assiste, valore essenzialmente sostanziale e non di disposizione processuale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42465 del 22 ottobre 2024)
2Cass. pen. n. 39746/2017
Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C., in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n.104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 39746 del 31 agosto 2017)
3Cass. pen. n. 13938/2014
L'eccezione d'incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modifiche apportate all'art. 5, comma primo lett. a, c.p.p., dall'art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all'art. 630 c.p., non si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata già esercitata l'azione penale).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 13938 del 25 marzo 2014)
4Cass. pen. n. 47655/2011
L'applicazione retroattiva dell'art. 5 cod. proc. pen. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, "quoad titulum", comunque aggravati, in deroga alla generale competenza "quoad poenam" della corte d'assise, risulta imposta dall'interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma primo, lett. a, d. l. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010), secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" e affatto coerente con la inequivocabile "intenzione del legislatore".(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47655 del 21 dicembre 2011)
5Cass. pen. n. 37087/2010
È ancora attribuita alla Corte di assise, pur dopo la modifica dell'art. 5 c.p.p. per effetto della novella di cui alla L. n. 228 del 2003, la competenza per i reati di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi, nel caso di concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 601, comma secondo, e 602, comma secondo, c.p. (Fattispecie relativa a procedimento in cui l'azione penale era stata esercitata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha ulteriormente modificato l'art. 5 c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37087 del 29 settembre 2010)
6Cass. pen. n. 27254/2010
Pur dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010 n. 10 (Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale), convertito nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha attribuito al tribunale la competenza per l'associazione di tipo mafioso pluriaggravata, già rientrante, per effetto della L. n. 251 del 2005, in quella della Corte d'assise, a quest'ultima continua ad appartenere la competenza per detto reato in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti "vis attractiva" per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla Corte medesima. (Nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un'associazione mafiosa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d'assise, designata come giudice competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27254 del 14 luglio 2010)
7Cass. pen. n. 4964/2010
Il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma quarto, c.p. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d'Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.–Nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso appartenga alla Corte d'Assise, viene attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. a), c.p.p., a quello nei confronti dei partecipi di rango primario.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4964 del 8 febbraio 2010)
8Cass. pen. n. 39139/2002
La procedura di rilevazione delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e di assegnazione ad apposita sezione prevista dall'art. 610, primo comma, c.p.p., ha una rilevanza esclusivamente interna, attinente alla organizzazione dell'Ufficio e alla ripartizione della competenza interna tra le varie sezioni della Corte di cassazione, e non dà origine a competenza per materia a carattere funzionale esclusivo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39139 del 21 novembre 2002)
9Cass. pen. n. 5400/2000
A seguito della modifica dell'art. 5 c.p.p., apportata con il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109, i delitti di rapina aggravata appartengono alla competenza del tribunale, e quindi della corte d'appello in secondo grado. La stessa legge, all'art. 3, dispone che l'anzidetta norma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra indicato, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. Quest'ultima norma non contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale, sia perché la norma ha carattere generale sia perché deve riconoscersi la discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina della competenza, laddove un contrasto con la norma costituzionale dell'art. 25 potrebbe ravvisarsi solo se una disposizione di legge sottraesse il caso concreto alle regole generali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5400 del 8 maggio 2000)