Articolo 44 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Dispositivo

Note

(1) Le modifiche apportate dal codice del 1989 hanno fatto sì che la condanna a pena pecuniaria sia divenuta facoltativa; pertanto è il giudice che decide sull'istanza di ricusazione a dover valutare singolarmente se comminare una pena pecuniaria a seguito del rigetto dell'istanza di ricusazione.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 4651/2016

2Cass. pen. n. 41213/2015

3Cass. pen. n. 21926/2010

4Cass. pen. n. 26809/2006

5Cass. pen. n. 19017/2006

6Cass. pen. n. 47811/2003

7Cass. pen. n. 3954/1994

8Cass. pen. n. 2814/1993

9Cass. pen. n. 1140/1993

10Cass. pen. n. 982/1992