Articolo 45 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Casi di rimessione

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 241, del 7 novembre 2002 (entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale). Il testo previgente recitava: «1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11».

(2) Quando un processo viene rimesso ad altro giudice, quest'ultimo è ugualmente competente per materia, salvo il fatto che non si tratti di un giudice appartenente allo stesso ufficio, quanto ad analogo ufficio del distretto di corte d'appello territorialmente differente. Il nuovo giudice possiede dunque la medesima competenza per materia ma viene territorialmente individuato sulla base dei criteri e della tabella dettata dall'art. 11 c.p.p.

Massime giurisprudenziali (24)

1Cass. pen. n. 37825/2025

2Cass. pen. n. 37824/2025

3Cass. pen. n. 24049/2024

4Cass. pen. n. 51219/2023

5Cass. pen. n. 9432/2022

6Cass. pen. n. 29413/2018

7Cass. pen. n. 55328/2016

8Cass. pen. n. 16924/2015

9Cass. pen. n. 13287/2011

10Cass. pen. n. 18022/2004

11Cass. pen. n. 47805/2003

12Cass. pen. n. 8151/2003

13Cass. pen. n. 13687/2003

14Cass. pen. n. 944/2000

15Cass. pen. n. 2046/2000

16Cass. pen. n. 1125/1998

17Cass. pen. n. 5682/1997

18Cass. pen. n. 1952/1997

19Cass. pen. n. 3471/1996

20Cass. pen. n. 3665/1996

21Cass. pen. n. 2560/1995

22Cass. pen. n. 5300/1995

23Cass. pen. n. 2259/1995

24Cass. pen. n. 5723/1994