Articolo 52 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Astensione
Dispositivo
1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura,] (1) il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione (2).
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione [del procuratore della Repubblica presso la pretura,] (1) del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo [11] (3).
Note
(1) Il testo inserito all'interno delle parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 176, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.
(2) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 176, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999. Il testo previgente recitava: «3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione».
(3) Il pubblico ministero può liberamente decidere se sussistono le condizioni per presentare dichiarazione di astensione: non è infatti passibile di dichiarazione di ricusazione, come invece avviene per il giudice.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 12655/2016
La violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non determina una nullità degli atti, né la inutilizzabilità degli elementi acquisiti, potendo incidere tale situazione solo sulla attendibilità delle prove. (In motivazione la Corte ha precisato che il rimedio alla violazione dell'obbligo è costituito dalla richiesta di avocazione delle indagini, ex art. 372, comma primo, cod. proc. pen., ovvero, nei casi previsti dall'art. 53 cod. proc. pen., da quella di sostituzione del magistrato delegato per l'udienza).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12655 del 26 febbraio 2016)
2Cass. pen. n. 40159/2009
Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di impugnazione, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia per la natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione. (Dichiara inammissibile, Trib. Caltanissetta, 07/05/2009).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40159 del 30 settembre 2009)
3Cass. pen. n. 7992/2005
In materia di abuso d'ufficio determinato dalla violazione dell'obbligo di astensione, l'espressione «omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti», contenuta nell'articolo 323 del c.p., deve essere letta nel senso che la norma ricollega l'obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative: quella dell'obbligo di carattere generale, derivante dall'esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e quella della verificazione dei singoli casi in cui l'obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate in via generale. Tale richiamo — esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione — delinea un sistema in cui l'ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente abrogante che esclude ogni possibile contrasto. Ciò nel senso che, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà» di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene abrogata e sostituita dall'«obbligo» di astensione derivante dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. (Fattispecie con riferimento all'articolo 52 del c.p.p., che prevede la facoltà di astensione del pubblico ministero quando esistono gravi ragioni di convenienza, giacché, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, detta facoltà di astensione, ai fini che interessano, è abrogata e sostituita dall'obbligo di astensione).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7992 del 2 marzo 2005)
4Cass. pen. n. 1581/1998
È irrituale il provvedimento con il quale il pretore, dopo la dichiarazione di astensione del pubblico ministero, disponga la trasmissione degli atti all'ufficio di quest'ultimo, in quanto non è consentita la regressione del procedimento a una fase ormai superata. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha affermato che il giudice, in una simile circostanza avrebbe dovuto rinviare il dibattimento in attesa di conoscere le determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine alla designazione di altro magistrato dell'ufficio).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1581 del 17 aprile 1998)
5Cass. pen. n. 5427/1995
La disposizione di cui all'art. 52, comma 4, c.p.p., si riferisce, per contenuto e collocazione sistematica, al solo pubblico ministero, disciplinandone il corretto funzionamento nei casi di astensione previsti nei commi precedenti dello stesso articolo e dettando all'uopo varie regole fra cui quella, in ipotesi di astensione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, della possibilità di sostituzione del magistrato astenuto con altro magistrato appartenente ad un ufficio del pubblico ministero egualmente competente, designato a norma dell'art. 11 c.p.p.; il richiamo a quest'ultima norma, pertanto, deve intendersi operato, secondo una corretta interpretazione, esclusivamente al limitato fine della individuazione del magistrato sostituto, la cui conseguente legittimazione rimane ristretta allo svolgimento dell'attività ricadente nell'ambito delle indagini preliminari, senza alcuna influenza sulla competenza territoriale del giudice che resta stabilita secondo le regole generali ex artt. 8 e 9 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5427 del 30 ottobre 1995)