Articolo 53 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione

Dispositivo

Note

(2) Qualora spetti al procuratore capo sostituire obbligatoriamente un pubblico ministero ai sensi dell'art. 36 c.p.p., ma non ottemperi a tale dovere, vi provvede il procuratore generale presso la corte d'appello. Si tratta di uno dei casi in cui l'avocazione è obbligatoria [51 c.p.p.].

(3) Si veda l'art. 3 delle disposizioni di attuazione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 16170/2011

2Cass. pen. n. 8815/1996

3Cass. pen. n. 8355/1991

4Cass. pen. n. 5942/1991