Articolo 54 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero

Dispositivo

(1)1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo [335] o dell'articolo [369] e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo [369], nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente (2).

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo [51], comma 3-bis e comma 3-quater, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo [54] (3).

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge (4) (5).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 12 della l. n. 479 del 16 dicembre 1999.

(2) È opportuno effettuare una distinzione circa l'ammissibilità della questione e il contenuto della stessa: la parte che promuove la richiesta di trasferimento degli atti deve avere la possibilità che quest'ultima venga valutata circa la sua ammissibilità, piuttosto che per il contenuto della stessa relativamente al merito del procedimento. È infatti necessario preliminarmente valutare l'ammissibilità della richiesta proprio per evitare inutili strumentalizzazioni da parte della persona sottoposta ad indagini preliminari, finalizzate a procrastinare lo svolgimento del procedimento. Per tali ragioni è stato previsto dal legislatore che si indichino le ragioni a sostegno dell'individuazione del giudice ritenuto competente.

(3) Comma modificato dall'art. 9, D.L. 18/02/2015, n. 7 con decorrenza dal 20/02/2015, convertito in legge dalla L. 17/04/2015, n. 43 con decorrenza dal 21/04/2015.In difetto di decisione o reiezione è possibile chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello (o presso la corte di cassazione in caso appartenga a diverso distretto) la determinazione dell'ufficio del pubblico ministero legittimato. Non è equiparabile alla competenza giurisdizionale poiché la decisione su quest'ultima spetta esclusivamente al giudice processuale procedente (artt.21 ss. c.p.p.).

(4) Se in precedenza è stata emessa una misura di custodia cautelare e successivamente si verifica l'ipotesi di trasmissione degli atti a diverso pubblico ministeroexart. 54 quater, il provvedimento con cui è stata disposta la misura cautelare non deve essere ripetuto dal giudice presso cui è stato individuato il nuovo pubblico ministero territorialmente competente: è, infatti, necessario distinguere e non assimilare la pronuncia sulla legittimazione delle indagini a quella giurisdizionale sulla competenza. A tal proposito si veda l'art. 27 c.p.p.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 9989/2018

Va affermata la non rilevabilità, davanti al giudice, di questioni di competenza concernenti l'attività e gli atti compiuti dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, in considerazione dell'attuale sistema normativo, in particolare della disciplina recata dall’art. 54-quater c.p.p. In effetti, quest’ultima disposizione, adottata per consentire una verifica, su richiesta di soggetti esterni all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, relativamente alla legittimazione ad indagare della Procura della Repubblica in concreto procedente, ha previsto un rimedio tutto interno alla struttura organizzativa dell'Autorità requirente, rimettendo al procuratore generale della Corte di appello o presso la Corte di cassazione, e non al giudice, la decisione sulla legittimazione dello specifico ufficio di procura a indagare.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9989 del 19 gennaio 2018)

2Cass. pen. n. 10829/2014

L'omessa impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, dando luogo alla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, impedisce la reiterazione della richiesta allo stesso giudice fondata sui medesimi elementi, ma non preclude invece la possibilità, insita nelle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 cod. proc. pen., di interessare, in ragione di una migliore individuazione della competenza per materia e della trasmissione degli atti da un P.M. all'altro, un nuovo giudice diverso dal primo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10829 del 6 marzo 2014)

3Cass. pen. n. 32648/2002

L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e ss. c.p.p., altro Gip possa essere investito in seguito del procedimento.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32648 del 1 ottobre 2002)

4Cass. pen. n. 14787/2001

L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento — con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. — un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rielvando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti c.p.p., altro G.I.P. possa essere investito in seguito del procedimento.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14787 del 9 aprile 2001)