Articolo 60 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Assunzione della qualità di imputato
Dispositivo
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416] c.p.p.], di giudizio immediato [453] c.p.p.], di decreto penale di condanna [459] c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell'articolo [447] comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio (1) e nel giudizio direttissimo [449], [566] c.p.p.].
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [425], [129] c.p.p.], sia divenuta irrevocabile [648] c.p.p.] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [463], [650] c.p.p.].
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [434] ss. c.p.p.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [629] ss. c.p.p.] del processo (2) oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art. [628] (3).
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processooppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis._________________
Note
(1) Comma modificato dall'art. 47, co. 3, L. 16-12-1999, n. 479.
(2) Circa le modalità di assunzione della qualità di imputato avanti al giudice penale, si veda l'art. 3,d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il precedente testo in vigore era il seguente: “La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo”.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 40575/2014
La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini, con la conseguenza che la persona offesa che ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che avesse assunto la qualità di indagato la parte offesa di un delitto di tentata estorsione, che, dopo aver riferito alla polizia giudiziaria di non aver identificato le persone che lo avevano minacciato, a seguito dell'ascolto delle intercettazioni in cui sosteneva di aver mentito ai Carabinieri, affermava di aver riconosciuto i responsabili del reato).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40575 del 1 ottobre 2014)
2Cass. pen. n. 21747/2005
Il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato, di cui al comma secondo dell'art. 62 c.p.p., presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che il proprietario di un locale dove vengano commessi reati, nel caso di specie contrabbando di TLE, non può, per ciò solo e prescindendo da qualunque accertamento sul suo effettivo coinvolgimento, essere considerato automaticamente indiziato dei reati perpetrati in quel luogo).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21747 del 9 giugno 2005)