Articolo 60 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Assunzione della qualità di imputato

Dispositivo

Note

(1) Comma modificato dall'art. 47, co. 3, L. 16-12-1999, n. 479.

(2) Circa le modalità di assunzione della qualità di imputato avanti al giudice penale, si veda l'art. 3,d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(3) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il precedente testo in vigore era il seguente: “La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo”.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 40575/2014

2Cass. pen. n. 21747/2005