Articolo 61 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato
Dispositivo
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono (1) alla persona sottoposta alle indagini preliminari (2) [347] ss., [551] ss. c.p.p.].
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito (3).
Note
(1) Si tratta di una norma di favore perché i diritti e le facoltà a garanzia dell'imputato vengono estesi alla persona sottoposta alle indagini preliminari; non vengono invece estese le previsioni sfavorevoli.
(2) Per una migliore comprensione è utile evidenziare che un soggetto può aver già assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini preliminari ancor prima che la notizia di reato venga inserita nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; ciò, in particolare, può avvenire quando la p.g. svolge indagini in autonomia ossia nel termine entro cui deve darne avviso al pubblico ministero.
(3) Secondo alcuni, in base alla lettura di tale comma, si potrebbe ritenere che l'estensione all'indagato delle garanzie e dei diritti spettanti all'imputato non riguardi solo gli aspetti vantaggiosi inbonam partem, bensì anche quelli inmalam partemo, quanto meno, anche gli aspetti neutri. Si specifica che, anche qualora si volesse preferire tale interpretazione, con riferimento agli aspetti sfavorevoli, essa riguarderebbe esclusivamente le disposizioni codicistiche.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 24263/2010
È legittima la notifica di atti nei confronti dell'imputato non detenuto, con le modalità di cui all'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., pur se la prima notificazione (nella specie, consistente nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato, perché all'indagato non si estendono solo i diritti e le garanzie previste per l'imputato ma ogni altra disposizione che a quest'ultimo faccia riferimento.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24263 del 27 maggio 2010)
2Cass. pen. n. 15208/2010
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 ter c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010)
3Cass. pen. n. 10026/2008
In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 19 maggio 2008).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10026 del 11 dicembre 2008)
4Cass. pen. n. 13057/2003
La notifica nei casi di urgenza a mezzo telegramma è prevista dall'art. 149 c.p.p. solo nei confronti di persone diverse dall'imputato e poiché l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato i diritti e le garanzie dell'imputato, non può essere utilizzata neppure nei confronti della persona sottoposta alle indagini.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13057 del 21 marzo 2003)
5Cass. pen. n. 9122/1995
Le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L'art. 61 c.p.p. infatti estende a tale persona i diritti e garanzie dell'imputato; d'altro canto non v'è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l'indagato vale non meno che per l'imputato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9122 del 25 agosto 1995)