Articolo 61 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una norma di favore perché i diritti e le facoltà a garanzia dell'imputato vengono estesi alla persona sottoposta alle indagini preliminari; non vengono invece estese le previsioni sfavorevoli.

(2) Per una migliore comprensione è utile evidenziare che un soggetto può aver già assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini preliminari ancor prima che la notizia di reato venga inserita nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; ciò, in particolare, può avvenire quando la p.g. svolge indagini in autonomia ossia nel termine entro cui deve darne avviso al pubblico ministero.

(3) Secondo alcuni, in base alla lettura di tale comma, si potrebbe ritenere che l'estensione all'indagato delle garanzie e dei diritti spettanti all'imputato non riguardi solo gli aspetti vantaggiosi inbonam partem, bensì anche quelli inmalam partemo, quanto meno, anche gli aspetti neutri. Si specifica che, anche qualora si volesse preferire tale interpretazione, con riferimento agli aspetti sfavorevoli, essa riguarderebbe esclusivamente le disposizioni codicistiche.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 42767/2024

2Cass. pen. n. 51009/2013

3Cass. pen. n. 24263/2010

4Cass. pen. n. 15208/2010

5Cass. pen. n. 10026/2008

6Cass. pen. n. 13057/2003

7Cass. pen. n. 9122/1995